La durata non rappresenta più un vincolo di natura contrattuale da rispettare pena l’indeducibilità dei canoni in capo all’utilizzatore (impresa NO IAS adopter e lavoratore autonomo), ma rappresenta esclusivamente l’arco temporale minimo entro il quale sarà possibile dedurre i canoni di leasing (art.4 bis legge n. 44 di conversione del d.l. 2 marzo 2012, n. 16).