Leasing nautico da diporto per privati
I canoni di leasing nautico sono assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 22%. In forza dei principi generali sulla territorialità delle prestazioni di servizi l’imponibile da assoggettare ad IVA è determinato in base al luogo di “fruizione” della prestazione.
Nello specifico caso del leasing nautico, il canone è imponibile ad IVA nella misura in cui l’imbarcazione è utilizzata nelle acque territoriali dell’Unione europea, intendendosi come tali le acque entro il limite delle 12 miglia marine dello Stato italiano o di altri Paesi dell’Unione.
Se l’imbarcazione è utilizzata esclusivamente in acque territoriali dell’Unione il canone di leasing sarà interamente assoggettato ad IVA. Viceversa, se l’imbarcazione è utilizzata in parte in acque territoriali dell’Unione e, in parte, in acque internazionali (oltre le 12 miglia marine) ovvero in acque territoriali di Stati non facenti parte dell’Unione europea, il canone di leasing sarà assoggettato ad IVA soltanto per la parte riferibile all’utilizzo nelle acque territoriali dell’Unione. Per la parte riferibile all’utilizzo in acque internazionali o comunque in acque territoriali di paesi extra UE il canone non sarà invece assoggettato ad IVA.
Con il Provvedimento Direttoriale prot. 341339 del 29/10/2020 “Luogo delle prestazioni dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e mezzi per dimostrare l’effettivo utilizzo al di fuori delle acque territoriali.
Per quanto attiene ai contratti di locazione finanziaria non a breve termine la prova dell’utilizzo è fornita attraverso l’esibizione di:
• contratto di locazione finanziaria
• dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni
oltre ad almeno uno dei seguenti mezzi di prova:
• dati e informazioni estratte di sistemi di navigazione satellitare o di transponder (es. sistema A.I.S. “Automatic Identification System”) in uso;
• fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
• documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione Europea;
• documentazione (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) attestante acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione Europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.
I mezzi di prova sopradescritti devono essere conservati a cura del locatore e dell’utilizzatore per il periodo di cui all’art. 57 commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di controlli e accertamenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i contratti stipulati prima della data del 1° novembre 2020, l’effettiva navigazione fuori dalle acque territoriali UE potrà ancora essere dimostrata utilizzando le percentuali stabilite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 49/E/2002 differenziate in ragione della lunghezza dell’imbarcazione.
La presente sezione sarà aggiornata non appena saranno resi noti gli ulteriori dettagli sulle modalità operative di attuazione del Provvedimento.

