Leasing nautico per attività commerciale
L’Agenzia delle Entrate riconosce la non imponibilità nel caso in cui le imbarcazioni, oltre ad essere progettate per la navigazione d’alto mare, siano materialmente e prevalentemente impiegate oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, distanza che per convenzione internazionale è per la maggior parte dei Paesi considerata il limite delle acque territoriali. Infatti, l’Agenzia arriva alle seguenti conclusioni: «si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale».
La documentazione ufficiale che comprova l’effettiva navigazione in alto mare come sopra definito e nella misura dichiarata, indicata dall’Agenzia delle Entrate a titolo esemplificativo:
• documentazione di bordo: il giornale di navigazione e/o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave regolarmente compilati;
• documentazione relativa ai viaggi effettuati: cartografia, dati e informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S. “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano);
• documentazione relativa alle operazioni commerciali: contratti, fatture e i relativi mezzi di pagamento.
Il nuovo Codice della Nautica, adottato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 2 Novembre 2017, introduce semplificazioni nelle procedure di iscrizione, con un tempo limite per il rilascio per i documenti, la licenza di navigazione provvisoria, la riforma della patente nautica, elementi che, unitamente al riconoscimento del contratto introdotto dalla Legge sulla concorrenza, determinano vantaggi non solo ai diportisti privati, ma anche a favore dei dealer e delle società di charter.

