Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 305 del 31 dicembre 2024.

AVVISO ALLA CLIENTELA

 

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 305 del 31 dicembre 2024.

 

Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 ai commi 660-661 della citata Legge, i quali hanno disposto la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi della citata Legge.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati, titolari di mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta;
  • soggetti imprese, con sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, titolari di mutui e finanziamenti relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola.

Finanziamenti ammessi

  • Mutui, ipotecari o chirografari e finanziamenti relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, già sospesi fino al 31/12/2024.

Termini della richiesta

Per i soggetti imprese la proroga della sospensione verrà applicata d’iniziativa.

Per i soggetti privati la facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 28 febbraio 2025; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 31 dicembre 2025 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:

  • sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione

 

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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