In data 15 Novembre 2018 l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il “Nuovo Accordo per il Credito 2019” che introduce alcuni adeguamenti alla misura “Imprese in Ripresa”, già prevista dall’Accordo 2015, in relazione alla sospensione e all’allungamento dei finanziamenti alle PMI (mutui, leasing e crediti commerciali).
Possono accedere alle agevolazioni previste dall’Accordo le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia (PMI come da definizione della normativa comunitaria, ovvero con meno di 250 dipendenti e con fatturato annuo non superiore a 50 €/mil. o attivo patrimoniale non superiore a 43 €/mil.), appartenenti a tutti i settori economici.
Le dimensioni indicate sopra sopra sono da intendersi per singola controparte, indipendentemente dall'appartenenza o meno ad un gruppo societario, e quindi con riferimento al bilancio civilistico individuale e non a quello consolidato. L’ABI ha altresì precisato che si considera impresa ”ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. Ne consegue che le misure del nuovo Accordo possono essere accordate anche a lavoratori autonomi, imprese familiari e ditte individuali a condizione che il finanziamento sia stato erogato in funzione dell’attività economica svolta.
Le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono essere classificate dalla Banca “in bonis” (con esclusione quindi delle posizioni segnalate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”) e in particolare non devono avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Altra condizione richiesta per l’accesso alle agevolazioni previste dalla misura è che le imprese non abbiano già ottenuto la sospensione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti alla richiesta, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex-lege e in via generale (non a richiesta ma in via massiva) quali ad esempio le sospensioni per alluvioni, terremoti e altre calamità.I finanziamenti che potranno godere dell'agevolazione devono, comunque, essere stati stipulati prima del 15 Novembre 2018 e devono rispettare tutte le altre condizioni previste dall'Accordo originario.
La misura prevede due tipologie di operazione:
I finanziamenti devono risultare in essere al 15/11/2018 (data di firma dell’Accordo ABI) e le rate possono già essere scadute ma da non più di 90 gg alla data di presentazione della domanda.
Non sono ammessi finanziamenti in relazione ai quali sia già stata concessa sospensione nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le agevolazioni ex-lege.
L’estensione delle garanzie che già assistono il finanziamento è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.
La misura non è dovuta nonostante vi siano i requisiti necessari in quanto gli Istituti finanziatori mantengono autonomia di valutazione nell’effettuare l’istruttoria, basandosi sul principio di sana e prudente gestione
La risposta dovrà essere fornita dall’ Istituto finanziatore di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento di informazioni aggiuntive richieste dall’ Istituto finanziatore (il rifiuto dovrà essere formalizzato al cliente, al fine di evitare l’accettazione per silenzio-assenso)
Le richieste potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019, fino al termine di validità fissato al 31 marzo 2021 a seguito di proroga contenuta nell'Accordo per il credito 2019 così come modificato dall'Addendum del 17/12/2020
Con riferimento alla richiesta di sospensione di finanziamenti assistiti da specifiche garanzie, l’estensione delle stesse è condizione necessaria per la realizzazione delle operazioni. In particolare l’attivazione delle agevolazioni sarà subordinata alla conferma delle garanzie da parte di enti terzi (Consorzi Fidi, MCC, ecc).
In generale, laddove il garante originario non intenda procedere al prolungamento della copertura, l’Istituto finanziatore potrà rifiutarsi di realizzare la sospensione della linea.
L’Accordo prevede espressamente l’assenza di forme di automatismo nella concessione delle agevolazioni, richiamando le banche ad autonome valutazioni fiduciarie delle richieste avanzate dalla clientela, attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
Ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca potrà richiedere la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
Condizioni economiche:
Le richieste possono essere presentate fino al 31 marzo 2021 utilizzando il fac-simile "Modulo di Domanda" che può essere scaricato a tale scopo, inoltrando la domanda e tutti gli allegati via PEC a: sardaleasing@pec.gruppobper.it. oppure con raccomandata A.R. esclusivamente all'indirizzo indicato sul modulo.
BPER Leasing si impegna a fornire un esito entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda correttamente compilata e firmata e comprensiva di tutti i documenti e le informazioni richieste.
BPER Leasing può chiedere ulteriori ragguagli o documentazione ai recapiti (telefono – mail) indicati dal mittente sul modulo di domanda (si prega di specificare anche il nome dell’eventuale referente aziendale)
L’approvazione della domanda di sospensione o proroga sarà condizionata all’acquisizione delle conferme degli eventuali garanti. In caso di contratti garantiti dai Consorzi Fidi la Sardaleasing contatterà il Consorzio affinché si attivi per le determinazioni del caso.
La sospensione, qualora la richiesta abbia esito positivo, si concretizzerà nell’inserimento di un periodo di prelocazione, con allungamento di pari periodo della durata residua del contratto di leasing, decorrente dall’ultimo canone pagato.
Condizione dei contratti per l'accesso alla sospensione
Per i contratti in regola al momento della
domanda, la decorrenza sarà dal primo canone successivo
all’accoglimento della domanda. Durante il periodo di sospensione sarà
dovuto, nelle medesime scadenze contrattualmente previste, il pagamento
degli interessi calcolati sul debito residuo del leasing.
Per i contratti con canoni scaduti e non pagati, la concessione della sospensione sarà subordinata: