EMERGENZA COVID-19 Le misure di BPER Leasing a sostegno delle Imprese
MISURE PER LE IMPRESE
D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 “CURA ITALIA” ART. 56
Beneficiari: Microimprese, Piccole e Medie Imprese (compresi gli iscritti agli Ordini, chi esercita attività professionale anche senza Albo e le ditte individuali) con sede in Italia danneggiate dall’epidemia Covid-19 le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
E’ possibile chiedere la sospensione dei canoni dei contratti di leasing e delle rate dei finanziamenti sino al 31/01/2021 (31/03/2021 per il settore del turismo) optando tra intera rata o sola quota capitale.
Occorre inviare alla società di leasing una comunicazione di richiesta, entro il 31/12/2020 utilizzando il modulo Richiesta Sospensione Cura Italia PMI.
PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE DI CUI ALL’ART. 56 DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 “CURA ITALIA”
Per le Imprese che hanno già ottenuto le misure di sostegno previste dall’art. 56, è previsto il rinnovo automatico della scadenza dal 30/09/2020 al 31/01/2021 (al 31/03/2021 per il settore del turismo), come previsto dall’Art. 65 del D.L. n. 104 del 14/08/2020 Decreto “Agosto” senza alcuna particolare formalità.
Anche le operazioni con agevolazione Nuova Sabatini beneficiano della proroga automatica.
Resta ferma la possibilità per i clienti non interessati alla proroga, di rinunciare alla stessa attraverso apposita comunicazione scritta da far pervenire alla società di leasing entro il 30/09/2020, utilizzando il modulo Rinuncia Proroga Cura Italia oppure riportando su propria carta intestata il medesimo testo del modulo.
ACCORDO ABI 2019 – PRIMO ADDENDUM 06/03/2020 E SECONDO ADDENDUM 22/05/2020
Beneficiari: Microimprese, Piccole, Medie Imprese (compresi gli iscritti agli Ordini, chi esercita attività professionale anche senza Albo e le ditte individuali) e Imprese Non PMI con sede in Italia danneggiate dall’epidemia Covid-19 le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31/01/2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e che non abbiano ancora beneficiato di alcuna moratoria.
E’ possibile chiedere la sospensione dei canoni dei contratti di leasing e delle rate dei finanziamenti in essere al 31/01/2020 per un periodo complessivo di 12 mesi, optando tra intera rata o sola quota capitale.
Occorre inviare alla società di leasing una comunicazione di richiesta entro il 30/09/2020, utilizzando il modulo Richiesta Addendum ABI 2020.
Per le richieste presentate dopo il 30/09/2020 e fino al 31/12/2020 la Moratoria Accordo ABI 2019 sarà accordata alle condizioni standard.
Per la clientela che avesse già richiesto una “Moratoria decisa dalla società di leasing”, sarà possibile effettuare, al ricorrere dei requisiti, il passaggio alla “Moratoria Accordo ABI 2019” mantenendo le medesime modalità di sospensione e di condizioni economiche precedentemente accordate.
In questo caso la durata della sospensione sarà pari ad un massimo di 12 mesi comprensivi del periodo già goduto sulla precedente agevolazione.
Occorre inviare alla società di leasing una comunicazione di richiesta, entro il 28/09/2020, utilizzando il modulo Richiesta Conversione Moratoria Interna.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
- per recuperare i riferimenti contrattuali si può accedere all'Area Clienti di questo sito dove è presente documentazione che li contiene;
- per agevolare l’attività di controllo e di lavorazione delle richieste, inserire nella pec di inoltro della documentazione i seguenti dati:
° codice fiscale dell’impresa
° numero del/i contratto/i di leasing oggetto delle richieste;
- tutte le richieste vanno inoltrate alla casella pec: moratoriacovid.sardaleasing@pec.gruppobper.it
- la società di leasing, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di sospensione, corrette e complete, invia pec per comunicazione di perfezionamento della moratoria alla clientela, allegando il nuovo piano di ammortamento;
- le sospensioni di cui sopra non comportano alcuna commissione o spesa di istruttoria. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali che matureranno durante il periodo di sospensione;
- altri elementi accessori (garanzie, polizze assicurative ecc.) si intendono estesi alla nuova durata senza alcuna ulteriore formalità;
- in funzione della durata del periodo di sospensione richiesto corrisponderà un allungamento della durata residua del contratto di leasing o del finanziamento.