Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.
AVVISO ALLA CLIENTELA
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.
Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:
- soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati o danneggiati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Seppur non espressamente previsto dalla normativa, il Gruppo Bper d’intesa con Sardaleasing, si rende disponibile a sospendere anche i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi meteorologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 marzo 2026; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 26/01/2027 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:
- sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.
Condizioni
La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

