Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni della Città metropolitana di Torino e della provincia di Vercelli.

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1.119 del 12 dicembre 2024 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli.

Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza di cui sopra.

 

Ambito di applicazione

 

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici.

Seppur non espressamente previsto dalla normativa, il Gruppo Bper d’intesa con Sardaleasing, si rende disponibile a sospendere anche i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi meteorologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 gennaio 2025; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 25/11/2025 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). È possibile optare per:

  • sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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