– Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Venezia
AVVISO ALLA CLIENTELA
Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio delle province
di Belluno, di Treviso e di Venezia.
Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2025 di cui sopra, la quale ha disposto la proroga fino al 24 maggio 2026 dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Venezia, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 18 giugno 2024, n. 1086.
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica,
anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura
commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 24/05/2026.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 18 luglio 2025; la richiesta, comprensiva di
autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà
essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.
Modalità di sospensione
La sospensione proseguirà fino al 24 maggio 2026 secondo le modalità già concesse e comporterà un
allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:
• sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che
saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di
sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di
quote aggiuntive alle rate già previste;
• sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare
pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

