Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 е 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli.

AVVISO ALLA CLIENTELA

Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 е 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli.

 

Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2025 di cui sopra, la quale ha disposto la proroga fino al 25 novembre 2026 dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteo verificatisi nei giorni 4 е 5 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 dicembre 2024, n. 1119.

 

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

 

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 25/11/2025.

 

 

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 15 gennaio 2026; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

 

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 – Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 – Codice ABI 5387.6 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca

S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 – Telefono 059.2021111 – Telefax 059.2022033 – e-mail: servizio.clienti@gruppobper.it – PEC: bper@pec.gruppobper.it – bper.it istituzionale.bper.it

 

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 25 novembre 2026 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:

  • sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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