Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

AVVISO ALLA CLIENTELA

 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

 

Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2025 di cui sopra, la quale ha disposto la proroga di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza conseguente dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13 marzo 2024, n. 1078.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici distrutti o inagibili anche parzialmente;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

  • Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici distrutti o inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra, già sospesi fino al 26/02/2025.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 aprile 2025; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 26 febbraio 2026 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:

  • sospensione dell’intera rata – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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